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Legislatura XVI

Proposta emendativa 23.24.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
23.24.
inammissibile
23.24.

Dopo il comma 21 inserire i seguenti:
21-bis. A decorrere dall'anno accademico 2009/2010, i soggetti in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale o conseguito nell'ordinamento antecedente l'entrata in vigore del decreto 3 novembre 1999, n. 509 emanato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e, inscindibilmente, di un diploma rilasciato da un'istituzione dell'Alta Formazione Artistica e Musicale fruiscono, senza limitazioni su base reddituale, dell'esonero totale dalle tasse universitarie e dagli oneri aggiuntivi nonché sono dispensati dalle prove di ingresso e dai vincoli sul numero di accessi, ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un secondo od ulteriore corso di laurea.
21-ter. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 21-bis, pari a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.