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Legislatura XVI

Proposta emendativa 23.01.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
23.01.
inammissibile
23.01.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto).

1. Per il raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto unitamente al miglior perseguimento delle finalità di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, al comma 2, sono soppresse le lettere a-bis e a-ter;
b) all' articolo 5, comma 2, le parole: «entrata in esercizio» sono sostituite da: «avvio»;
c) all'articolo 11, al comma 1, le parole: «del PNA», sono sostituite dalle seguenti: «della decisione di assegnazione medesima»;
d) all'articolo 13, al comma 2, in fine, sono aggiunte le parole: «e successivi aggiornamenti e/o modifiche»;
e) all'articolo 15, al comma 5, dopo le parole: «nell'anno solare precedente», sono aggiunte le seguenti: «e annota sul registro il valore complessivo delle emissioni contenute nella dichiarazione medesima»;

f) all'articolo 20, al comma 8, la parola: «assegnate» è sostituita dalla seguente: «rilasciate»;
g) all'articolo 20, al comma 9, dopo le parole: «emessa in mancanza di», sono aggiunte le seguenti: «aggiornamento della».

2. Ai fini del recepimento della direttiva 2008/101/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il Comitato Nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per la gestione per le attività di progetto del Protocollo di Kyoto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni svolge il ruolo di autorità competente.

ident. 23.03.