Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera b), secondo periodo del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con legge 24 giugno 2009, n. 77 le parole: «dell'8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al massimo all'8 per cento».