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Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.21.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
22.21.
inammissibile
22.21.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 8, comma i, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) è soppressa la lettera b);
b) la lettera d) è così sostituita: «d) disporre, al fine di garantire la continuità assistenziale, che la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci classificati H-OSP1 dall'AIFA. Per i farmaci classificati H-OSP2 la distribuzione diretta è limitata al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione del ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale.