Dopo l'articolo, inserire il seguente:
Art. 22-bis.
(Limiti alla tutela dei dati personali nei rapporti tra imprese).
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «4. Il trattamento di dati personali effettuato da persone giuridiche, enti o associazioni è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati si riferiscono a persone fisiche. Nei rapporti tra persone giuridiche, enti o associazioni si applicano in ogni caso le "Disposizioni relative a specifici settori" di cui alla Parte II del presente codice».