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Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.07.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
22.07.
inammissibile
22.07.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Proroga contratti a tempo determinato del personale tecnico sanitario del Ministero del Lavoro, salute e politiche sociali, per far fronte all'emergenza dell'influenza umana da virus A/H1N1).

1. Per assicurare l'efficacia delle misure di sorveglianza e controllo delle patologie infettive e diffusive per la prevenzione dell'influenza umana da virus A/H1N1, il termine di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b) del decreto legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, è prorogato fino al 31 dicembre 2011.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, nel limite massimo di 471.386 euro per l'anno 2009 e di 1.414.157 euro per gli anni 2010 e 2011, si provvede quanto a 394.716 euro per l'anno 2009 e a 1.337.487 euro per gli anni 2010 e 2011 a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244; quanto a 76.670 euro per l'anno 2009 e per gli anni 2010 e 2011 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.