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Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.06.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
22.06.
inammissibile
22.06.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono sostituiti dai seguenti:
2. Per la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è costituito un Fondo gestito da un comitato amministratore, composto di tredici membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, cinque designati dalle associazioni datoriali e del lavoro autonomo in rappresentanza dell'industria, della piccola impresa, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura e sei designati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative degli iscritti al medesimo Fondo. Il comitato amministratore opera avvalendosi delle strutture e di personale dell'INPS. I componenti del comitato amministratore durano in carica quattro anni.
3. Il comitato amministratore è presieduto dal presidente dell'INPS o da un suo delegato scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta, con proprio decreto, il regolamento attuativo delle disposizioni di istituzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dal presente articolo.