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Legislatura XVI

Proposta emendativa 21.5.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
21.5.
inammissibile
21.5.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. I commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2002, n. 240 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Gli scontrini vincenti comunque validati, gli annullati, i rimborsati, quelli giocati presso rivendite speciali e non pagati dalle stesse e quelli relativi a vincite prenotate, sono affidati in custodia al raccoglitore che ne cura la conservazione, in appositi plichi suddivisi per settimane contabili di riferimento, presso la ricevitoria per un anno dall'emissione provvedendo poi alla relativa distruzione. Nei medesimi plichi saranno conservati una copia dell'estratto conto settimanale e, fatta eccezione per chi effettua il versamento mediante ritenuta diretta in conto corrente postale o bancario, l'attestato di versamento al concessionario del saldo a debito dell'importo pagato.
4. I competenti Uffici Regionali dei Monopoli di Stato esercitano l'attività di controllo sulla corretta custodia degli scontrini in questione mediante verifiche presso le ricevitorie anche con criteri di campionatura.
5. Il concessionario trasmette settimanalmente al competente Ufficio Regionale dei Monopoli di Stato, ai fini dei necessari controlli amministrativi, un tabulato contenente gli estratti conto di ciascun, raccoglitore, i relativi versamenti effettuati nonché la segnalazione di casi di ritardato, parziale o omesso versamento per le determinazioni che dovranno essere assunte dallo stesso Ufficio Regionale».