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Legislatura XVI

Proposta emendativa 21.15.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
21.15.

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
2-bis. All'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «L'omesso o ritardato versamento del prelievo erariale unico nei termini previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 aprile 2004 fino alla data di entrata in vigore della presente legge è punibile e dà luogo all'applicazione di sanzioni su base annuale se e nella in cui il versamento risulti omesso alla data del 1o gennaio dell'anno successivo.
2-ter. Gli atti di constatazione, gli atti ed i provvedimenti di contestazione, ivi incluse le comunicazioni previste dall'articolo 9-bis, comma 2, e dall'articolo 39-ter, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e quelli di irrogazione sono privi di effetto per la parte relativa alle sanzioni per omesso o ritardato versamento del prelievo erariale unico nei termini previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 aprile 2004.