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Legislatura XVI

Proposta emendativa 21.01.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
21.01.
inammissibile
21.01.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni interpretative in materia di concorsi e operazioni a premio).

1. Nelle more della revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio nonché delle manifestazioni di sorte locali di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, la disposizione recata dall'articolo 6, comma l, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, come sostituita dal comma 9 dell'articolo 7 della legge 3 maggio 2004, n. 112, si interpreta nel senso che non si considerano concorsi ed operazioni a premio le manifestazioni nelle quali è prevista l'assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a persone presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, anche se precedute dalla preselezione dei partecipanti in luoghi diversi, sempreché l'iniziativa non sia svolta per promozionare prodotti o servizi di altre imprese. Per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche le persone che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza.
2. Al fine di rafforzare la tutela dei consumatori relativamente alle manifestazioni a premio, nell'ambito di spettacoli televisivi e radiofonici, escluse dalla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio ai sensi della lettera b) dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001, a decorrere dal centoottantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente disposizione e fino all'eventuale revisione organica della disciplina regolamentare in materia, per lo svolgimento delle stesse deve essere comunque redatto dall'emittente, prima di ciascuna manifestazione, un apposito regolamento, nell'ambito del quale dovranno essere indicati i criteri generali che saranno utilizzati per la preselezione dei partecipanti, tenuto conto delle specifiche esigenze connesse alla manifestazione. Il predetto regolamento contiene altresì l'indicazione sommaria delle modalità di svolgimento della manifestazione, eventualmente modificabili in funzione delle esigenze artistico produttive, che garantiscano la parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti selezionati, del soggetto o dei soggetti promotori, della durata indicativa, dell'ambito territoriale, della natura e del valore indicativo dei singoli premi messi in palio. Tale regolamento sottoscritto da un rappresentante autorizzato dell'emittente è conservato presso la sede dell'emittente per tutta la durata della manifestazione e per i dodici mesi successivi alla sua conclusione ed è messo a disposizione del consumatore per una corretta informazione.

ident. 21.02.