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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.9.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
2.9.

Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Allo scopo di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto, all'articolo 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «alla durata» sono inserite le seguenti: «dell'effettivo utilizzo delle somme nell'ambito»;
b) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «L'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,25 per cento, per trimestre, dell'importo delle somme effettivamente utilizzate nell'ambito dell'affidamento e con riferimento al periodo dell'utilizzo, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo».