Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di evitare comportamenti fraudolenti e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto, all'articolo 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «sono nulle tutte le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e ogni altra clausola avente il medesimo scopo o finalità».