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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.25.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
2.25.
inammissibile
2.25.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 13-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, a partire dal mese successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, si applicano solamente a condizione che la richiesta di iscrizione al pubblico registro automobilistico delle ipoteche per residuo prezzo sia contestuale a quella per l'iscrizione del veicolo interessato o di trascrizione del relativo passaggio di proprietà, e si interpretano nel senso che il trattamento di favore si applica alle ipoteche con richiesta di iscrizione dalla data di entrata in vigore della citata legge 28 gennaio 2009, n. 2, indipendentemente dalla data del relativo atto costitutivo, mentre solo alla cancellazione di queste ultime ipoteche si applica l'esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione. Sono vietate le procure per iscrivere tali ipoteche.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:
Contenimento del costo delle commissioni bancarie e delle operazioni di finanziamento automobilistico.