stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.08.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
2.08.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni a garanzia degli utenti degli istituti di credito).

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 117 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono inseriti i seguenti:
4-bis. Nei contratti di credito non regolati in conto corrente deve essere indicato il saggio di interesse annuo effettivo globale (SIAEG), che rappresenta il costo totale del credito a carico del cliente espresso in percentuale annua del credito concesso. Il Comitato interministeriale per il credito e risparmio (CICR) stabilisce la modalità di calcolo del SIAEG individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo.
4-ter. Nei contratti di credito non regolati in conto corrente ma a utilizzo discrezionale da parte del cliente, il saggio di interesse annuo effettivo globale dovrà essere indicato nel documento attestante l'uso del credito da parte del cliente.
4-quater. Salvo diversa previsione contrattuale, che deve essere sottoscritta a norma degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, i contratti regolati in conto corrente devono prevedere che la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi avvenga con riferimento alla medesima scansione temporale, con esplicita indicazione nell'estratto conto inviato alla clientela del saggio di interesse effettivo globale attivo e passivo su base annua. Il Comitato interministeriale per il credito e risparmio stabilisce la modalità di calcolo del saggio di interesse effettivo globale attivo e passivo su base annua per i contratti regolati in conto corrente, individuando in particolare gli elementi da computare e le formule di calcolo.