Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. Al fine di sostenere i contribuenti e le famiglie intestatarie di mutui per l'acquisto della prima casa ovvero per la ristrutturazione della medesima in difficoltà temporanea, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria Italiana definiscono con apposita convenzione da stipulare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, un protocollo di intenti finalizzato a non procedere fino al 31 dicembre 2009 all'escussione delle garanzie ipotecarie nei confronti dei mutuatari.