stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.03.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
2.03.
inammissibile
2.03.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259).

1. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 50 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 è sostituito dal seguente: «Fino alla completa attuazione delle procedure di cui al presente comma, per l'anno 2009 la conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da parte di una società di revisione, scelta dall'Autorità nell'ambito di un elenco di società individuate dall'operatore interessato tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e nominata dall'operatore interessato che si accolla i costi relativi alle verifiche». Il quarto periodo del comma 4 dell'articolo 50 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 è soppresso.