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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.016.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
2.016.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Uniformità delle condizioni praticate dalle banche e dagli intermediari finanziari sul territorio nazionale).

1. Ciascun soggetto di cui al comma 1 dell'articolo 115 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, deve praticare, in tutte le sedi principali e secondarie, filiali, agenzie e dipendenze, per ciascun tipo di operazione bancaria, principale o accessoria, tassi e condizioni uniformi, assicurando integrale parità di trattamento nei confronti dei clienti della stessa azienda o istituto, a parità di condizioni soggettive dei clienti. È esclusa, in ogni caso, la rilevanza della località di insediamento o della sfera di operatività territoriale dei clienti per giustificare disparità di condizioni contrattuali. In ogni caso il divario territoriale nelle condizioni del credito tra il centro-nord e le aree sottoutilizzate non può essere superiore ad uno spread dello 0,5 per cento.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Banca d'Italia provvede ad emanare un regolamento attuativo delle disposizioni di cui al comma 1, che dovranno essere applicate dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 115 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, entro centottanta giorni dalla data di emanazione del regolamento medesimo.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in allegato allo stato di previsione della spesa ai fini del bilancio triennale, presenta una relazione annuale sullo stato di attuazione del presente articolo.