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Legislatura XVI

Proposta emendativa 19.65.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
19.65.
inammissibile
19.65.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
13-bis. Al fine di assoggettare al regime di fatturazione le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi rese dal Ministero della difesa in favore di terzi, è Costituita la società per azioni denominata «Difesa Servizi S.p.a.», con sede in Roma. Alla citata società sono, altresì, affidate le attività di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti, la stipula dei contratti di sponsorizzazione, l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, da individuarsi con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché le attività di all'articolo 7, della legge 24 dicembre 1985, n. 808.
13-ter. Il capitale sociale è stabilito in un milione di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell'azionista. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.
13-quater. La società di cui al comma 13-bis, che è posta sotto la vigilanza del Ministero della difesa, opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del Ministro della difesa. La medesima società di cui al comma 13-bis ha ad oggetto la prestazione di servizi e l'espletamento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima. L'oggetto sociale, riguardante l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, è strettamente correlato allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di centrale di committenza possono essere svolte anche per le altre Forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le Amministrazioni interessate. La società può altresì assumere partecipazioni, detenere immobili ed esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico.
13-quinquies. La società, nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.
13-sexies. Lo statuto disciplina il funzionamento interno della Società. Lo statuto della Società è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. È ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. I membri del consiglio di amministrazione possono essere tratti anche tra gli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
13-septies. Ai fini di cui al comma 13-quater, lo statuto prevede:
a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;
b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;
c) le modalità per l'esercizio del «controllo analogo» sulla società, nel rispetto dei principi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;
d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;

e) l'obbligo dell'esercizio della attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;
f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.

13-octies. Gli utili netti della società, su determinazione dell'organo amministrativo della società previa autorizzazione del Ministero vigilante, sono destinati a riserva, all'acquisizione dei beni mobili e dei servizi di cui al comma 1, ovvero versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva integrale riassegnazione a due fondi appositamente istituiti, uno in conto capitale e uno di parte corrente, nello stato di previsione della Difesa, alla cui ripartizione, assegnando priorità alle esigenze della Forza armata che ha svolto le operazioni di cui al comma 13-bis, si provvede con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze. La società non può sciogliersi se non per legge.
13-nonies. La pubblicazione del decreto di cui al comma 5 nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.
13-decies. Le operazioni di cui al comma 13-bis svolte in favore delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
13-undecies. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.
13-duodecies. Al fine di garantire il proprio funzionamento, la società, in deroga a quanto previsto dal comma 9, dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegarsi secondo le modalità previste dallo stesso articolo.
13-terdecies. All'onere derivante dalla costituzione della società, pari a un milione di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2009 della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.