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Legislatura XVI

Proposta emendativa 19.21.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
19.21.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è soppresso l'articolo 1, comma 1021, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A., ai sensi, dell'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dell'infrastruttura autostradale, pari a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 9 millesimi a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5. ANAS S.p.A. provvede a dare distinta evidenza nel proprio piano economico finanziario dell'integrazione del canone di cui al precedente periodo e destina tali risorse alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento e al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta. Al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente comma, i piani economico finanziari dei concessionari autostradali sono corrispondentemente modificati, anche sotto il profilo tariffario. Conseguentemente alle maggiori entrate sono ridotti i pagamenti dovuti ad ANAS SpA a titolo di corrispettivo del contratto di servizio.