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Legislatura XVI

Proposta emendativa 19.15.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
19.15.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. A fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, fatti salvi gli importi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati comunque già versati al fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero comunicati ai sensi del comma 345-octies, o corrisposti ai beneficiari entro il 1o gennaio 2009, le disposizioni del comma 345-quater del citato articolo 1 si applicano agli importi che si rendono dovuti successivamente al 28 ottobre 2008. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.