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Legislatura XVI

Proposta emendativa 19.11.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
19.11.
inammissibile
19.11.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le medesime esenzioni operano anche nei casi in cui le operazioni di trasferimento del patrimonio, in qualunque forma attuate, siano disposte dai citati enti o società a partecipazione pubblica maggioritaria a favore di regioni e province autonome o comunque a favore di soci di enti pubblici. In caso di scioglimento delle predette società le assegnazioni ai soci non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto».

2-ter. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, come da ultimo determinate dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.