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Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.77.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
17.77.
inammissibile
17.77.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. Il personale delle Autorità indipendenti di cui alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 14 novembre 1995, n. 481 e 31 luglio 1997, n. 249 per il quale, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, la contribuzione a fini pensionistici sia stata versata ai Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell'INPS può optare per il mantenimento della propria iscrizione presso questo Istituto. L'opzione deve essere esercitata entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, mediante comunicazione scritta all'Autorità di appartenenza ed ha effetto fino alla cessazione del rapporto di lavoro.