Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
24-bis. All'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 9, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. La persistente violazione dell'obbligo di pubblicazione dei dati di cui al comma I determina la sospensione del pagamento della retribuzione accessoria a carico dei dirigenti e dei responsabili degli uffici, dei settori ovvero dei reparti competenti alla pubblicazione, ivi compresi i dirigenti responsabili della relativa struttura di livello generale ovvero dipartimentale ove prevista, per la durata della violazione.