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Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.65.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
17.65.
inammissibile
17.65.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. Al fine di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica, di ricerca e gestionale e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse due o più università possono fondersi, ovvero aggregarsi, anche limitatamente ad alcuni settori di attività, in strutture federative sulla base di un progetto contenente, in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi e l'indicazione della procedura da seguire per l'adozione dello statuto della struttura federativa e le modifiche da apportare ai rispettivi statuti in conformità a principi di semplificazione, trasparenza ed efficienza. Il progetto dà conto altresì della compatibilità finanziaria della fusione ovvero dell'aggregazione. Il medesimo progetto, approvato, su proposta del rettore, dal consiglio di amministrazione di ognuno degli atenei interessati, sentito il rispettivo senato accademico, è sottoposto all'esame del Ministero, il quale emana il decreto di fusione ovvero di aggregazione federativa, che dispone altresì in merito ai trasferimenti finanziari e di personale.