stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.61.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
17.61.
inammissibile
17.61.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
3-bis. Le università statali esercitano la facoltà di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, di trattenere in servizio i professori ordinari e associati per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo in base alle proprie esigenze organizzative, funzionali, finanziarie e in coerenza con la programmazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.