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Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.49.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
17.49.

Dopo il comma 31 inserire il seguente:
31-bis. L'esercizio dell'azione disciplinare da parte del Procuratore generale presso la Corte dei conti è obbligatorio qualora atti, fatti o comportamenti a carico di uno o più magistrati della Corte dei conti vengano segnalati allo Stesso Procuratore generale, configurandoli come possibili illeciti disciplinari, dal Presidente del Senato della Repubblica, dal Presidente della Camera dei deputati o dal Presidente della Corte dei conti, quale garante del corretto svolgimento di ogni funzione collegiale o monocratica della Corte.