Dopo il comma 31 inserire il seguente:
31-bis. L'esercizio dell'azione disciplinare da parte del Procuratore generale presso la Corte dei conti è obbligatorio qualora atti, fatti o comportamenti a carico di uno o più magistrati della Corte dei conti vengano segnalati allo Stesso Procuratore generale, configurandoli come possibili illeciti disciplinari, dal Presidente del Senato della Repubblica, dal Presidente della Camera dei deputati o dal Presidente della Corte dei conti, quale garante del corretto svolgimento di ogni funzione collegiale o monocratica della Corte.