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Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.45.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
17.45.

Dopo il comma 31 aggiungere i seguenti:
31-bis. I procuratori regionali presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti non possono permanere nelle loro funzioni oltre cinque anni decorrenti dalla data di rispettivo insediamento. Il Procuratore regionale competente per territorio è titolare esclusivo dell'azione di responsabilità per danno erariale, che esercita direttamente o a mezzo di uno o più magistrati del suo ufficio da lui delegati, assicurando in ogni caso il corretto esercizio della stessa ed il rispetto dei principi del giusto processo. Il procuratore regionale può revocare in ogni momento la delega concessa.
31-ter. Il magistrato delegato di cui al comma precedente acquisisce preventivamente, a pena di nullità, il visto del procuratore regionale su ogni atto di invito a dedurre e su ogni atto di citazione in giudizio. L'atto di citazione in giudizio ovvero l'atto di archiviazione della vertenza deve essere adottato, a pena di nullità, entro il termine perentorio e non prorogabile di mesi sei a decorrere dalla data di emissione dell'atto di invito a dedurre. Lo stesso magistrato delegato acquisisce il previo assenso del procuratore regionale per ogni atto d'ufficio che incida o richieda di incidere su diritti reali o personali.
31-quater. Il procuratore regionale segnala al Procuratore generale presso la Corte dei conti ed al Presidente della Corte medesima i comportamenti dei magistrati del proprio ufficio contrastanti con norme o con la deontologia professionale. Il Procuratore generale indirizza direttive ai procuratori regionali per assicurare uniformità di indirizzo nelle istruttorie e per disciplinare l'uso delle risorse strumentali e umane, anche estranee agli uffici della Corte.