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Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.43.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
17.43.
inammissibile
(Inammissibile, limitatamente al comma 35-bis)
17.43.

Al comma 7, dopo le parole: delle università, aggiungere le seguenti: degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Conseguentemente dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180 convertito in legge con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Si procede altresì direttamente al sorteggio nell'ipotesi in cui il numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico disciplinare oggetto del bando è inferiore a quattro».
35-ter. Al fine di assicurare la regolare prosecuzione della puntuale offerta del servizio scolastico, il personale LSU, attualmente impegnato da non meno di nove anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle scuole pubbliche statali con compiti di carattere amministrativo o tecnico, è stabilizzato a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2009/2010, a domanda e nella provincia nella quale presta servizio, su posto part time dei corrispondenti ruoli organici. Alla relativa spesa, stimata in 19 milioni di euro annui, si fa fronte con una corrispondente quota di risorse tratta dai finanziamenti destinati alla prosecuzione delle attività previste dall'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.