Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
18-bis. Per assolvere ai propri compiti istituzionali e di ricerca, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è autorizzato a rinnovare su fondi non ordinari a ricerca e convenzioni, i contratti di natura flessibile, a tempo determinato collaborazione coordinata e continuativa, agli assegni di ricerca, in essere al 31 dicembre 2008 fino all'applicazione del piano triennale di assunzioni 2010-2012 anche ai sensi del comma 6 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009 n. 14.