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Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.125.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
17.125.
inammissibile
17.125.

All'articolo 17, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «dell'istituto nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni,» sono soppresse;
b) al comma 4, le parole: «Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS) sono soppresse».

1-ter. L'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, è sostituito con il seguente:

Art. 7.
(Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica).

1. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province ed è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, approva, con proprio decreto, Io statuto e definisce la pianta organica dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
2. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della Comunità europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle Regioni e dalle Province, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province, e del partenariato economico e sociale.
3. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica provvede direttamente alle attività di cui all'articolo 4.
4. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi aventi l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.