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Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.103.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
17.103.
inammissibile
(Inammissibile, limitatamente al comma 31 quinquies)
17.103.

Dopo il comma 31, aggiungere i seguenti:
31-bis. Ferme restando le altre competenze attribuite dalle norme, la Corte dei conti a Sezioni riunite, nella composizione di cui all'articolo 4, comma 2, del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, giudica anche, con sentenza definitiva di accertamento, sui ricorsi proposti dagli organi politici di vertice delle amministrazioni che vi abbiano interesse avverso le deliberazioni conclusive di controlli su gestioni di particolare rilevanza per la finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale. I ricorsi sono proposti nel termine perentorio di sessanta giorni dalla formale comunicazione delle deliberazioni medesime.
31-ter. L'accertamento dei fatti compiuto con la deliberazione conclusiva di controllo su gestioni fa stato in ogni grado di giudizio instaurato davanti alla Corte dei conti.
31-quater. L'esercizio dell'azione disciplinare da parte del Procuratore generale presso la Corte dei Conti è obbligatorio qualora atti, fatti o comportamenti a carico di uno o più magistrati della Corte dei conti vengano segnalati allo Stesso Procuratore generale, configurandoli come possibili illeciti disciplinari, dal Presidente della Corte dei conti, quale garante del corretto svolgimento di ogni funzione collegiale o monocratica della Corte.
31-quinquies. La Corte dei conti, Istituzione superiore di controllo della Repubblica italiana e suprema Magistratura contabile, gode di indipendenza finanziaria e di autonomia contabile. In relazione all'indipendenza finanziaria, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Presidente della Corte prospetta al Parlamento le esigenze finanziarie dell'istituto per l'anno successivo, evidenziando separatamente i costi di gestione ed i programmi di sviluppo. I Presidenti delle Camere, congiuntamente, trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze il parere espresso in merito dalle Commissioni riunite competenti per gli affari costituzionali, per il bilancio e per le entrate, in sessione bicamerale. In relazione all'autonomia contabile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, non si applicano alla Corte dei conti i vincoli di qualsiasi genere relativi agli impegni o ai pagamenti. I relativi bilanci preventivi e conti consuntivi sono trasmessi al Parlamento e pubblicati sul sito internet istituzionale. Il controllo sulla Corte dei conti è esercitato dal Parlamento in via esclusiva.

ident. 17.86.17.105.