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Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.07.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
17.07.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Lavoratrici alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e istituzione del Fondo per la qualificazione del lavoro delle dipendenti della pubblica amministrazione).

1. A decorrere dal 1o gennaio 2010, l'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è così sostituito:
21. A decorrere dal 1o gennaio 2010, per le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il requisito di età per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 1 e all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e il requisito anagrafico di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono incrementati di un anno. Tale età è ulteriormente incrementata di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'età di 65 anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto, il medesimo trattamento è riservato alle lavoratrici di cui al presente articolo le quali, entro il 31 dicembre 2009, abbiano applicato un regime di prosecuzione volontaria o siano comunque cessate dal servizio prima di avere maturato il diritto a pensione. A far data dal 1o gennaio 2010, i risparmi conseguiti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma sono destinate al finanziamento del Fondo per la qualificazione del lavoro delle dipendenti della pubblica amministrazione, istituito, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto col Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle pari opportunità, sentita la Consigliera nazionale di parità, entro tre mesi dall'approvazione delle presente legge, il Fondo dall'approvazione della presente lettera è rivolto al finanziamento di progetti per la valorizzazione del lavoro delle donne, a promuovere la conciliazione tra attività professionale e lavoro di cura, anche attraverso la concessione di permessi retribuiti, a sviluppare esperienze volontarie e di lavoro a part-time e di telelavoro e a realizzare interventi formativi e di qualificazione e ispirati al principio delle pari opportunità.