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Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.06.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
17.06.
inammissibile
17.06.

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Università digitale).

1. Al fine di accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per gli studenti, riducendone i costi connessi, le Università statali e non statali legalmente riconosciute adottano procedure telematiche che consentono di effettuare on line l'iscrizione, i pagamenti, la gestione informatizzata delle carriere degli studenti e la prenotazione degli esami, nonché la relativa verbalizzazione e conservazione dei documenti in modalità digitale.
2. A decorrere dal 10 gennaio 2012 per le Università è obbligatorio adottare le procedure telematiche di cui al comma 1.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e dì Bolzano, sono adottate, in coerenza con le regole tecniche inerenti il sistema pubblico di connettività, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2.