Dopo l'articolo 17 inserire, l'articolo 17-bis con il seguente:
Art. 17-bis.
(Misure in materia di reclutamento).
All'articolo 27 del decreto legislativo dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
1-bis. Nel rispetto dei principi costituzionali di accesso per concorso ai pubblici uffici non è possibile, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del presente decreto, conferire incarichi dirigenziali a soggetti esterni oltre i limiti percentuali previsti all'articolo 19.