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Legislatura XVI

Proposta emendativa 16.1.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
16.1.
inammissibile
16.1.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: «2,4 milioni di euro» con le seguenti: «1,4 milioni di euro per l'anno 2009»;
b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Alla copertura degli oneri, per l'anno 2009, derivanti dall'articolo 23, comma 21-bis, pari a 1 milione di euro, si provvede mediante l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto e non utilizzate a copertura ai sensi dei commi 1 e 2».

Conseguentemente, all'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: «pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010» con le seguenti: «pari a 759 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e a 760 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012»;
b) al comma 3, sostituire le parole: «Il fondo di cui al comma 2 è alimentato», con le seguenti: «Alla copertura degli oneri derivanti, a decorrere dall'anno 2010, dall'articolo 23, comma 21-bis, e alla dotazione del fondo di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti».

Conseguentemente all'articolo 23, dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Al comma 1 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «La detrazione di cui al primo periodo si applica anche per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino ad un importo massimo degli stessi di 10.000 euro annui, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali danneggiate a seguito di calamità naturali o suscettibili di futuri danneggiamenti in ragione della loro ubicazione in zone soggette a rischio di calamità naturali, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per le finalità di cui al secondo periodo è istituto, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.