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Legislatura XVI

Proposta emendativa 16.01.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
16.01.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Riassegnazione dei Fondi per infrastrutture irrigue).

1. A valere sulle economie realizzate sui fondi comunque assegnati fino alla data del 31 dicembre 2008 al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 14, e successive modificazioni, gravano gli oneri accessori alla prosecuzione delle attività di competenza del suddetto commissario, in particolare per il completamento dei programmi infrastrutturali irrigui da approvarsi dal CIPE; la definizione amministrative delle opere ultimate; gli interventi di forestazione nelle aree a rischio idrogeologico della Campania avviati ai sensi della Delibera CIPE n. 132 del 6 agosto 1999; le attività di cui all'articolo 1-ter, comma 2, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, nonché gli oneri relativi ai provvedimenti di adeguamento operativo e funzionale della struttura commissariale nel limite del 3 per cento delle economie realizzate. Ai fini del loro razionale utilizzo, le complessive risorse assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie attribuite alla competenza dello stesso commissario, confluiscono in un fondo unico da istituire nello stato di previsione del Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo. Per il suddetto fondo continuano a valere le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460.