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Legislatura XVI

Proposta emendativa 15.23.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
15.23.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 è aggiunto il seguente comma: «2. Gli interessi di mora, le sanzioni civili per i crediti degli enti pubblici previdenziali, gli aggi di riscossione, per la parte a carico del debitore, vengono rateizzati alla stregua dei tributi iscritti a ruolo. Le spese per le procedure di riscossione coattiva, calcolate tenendo conto delle spese di cancellazione dell'ipoteca e dei fermo amministrativo iscritti anteriormente alla concessione della rateazione, i diritti di notifica e le spese di iscrizione e cancellazione dell'ipoteca da iscrivere a garanzia della rateazione vengono corrisposti contestualmente alla prima rata».