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Legislatura XVI

Proposta emendativa 15.20.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
15.20.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
8-bis. Al fine di incrementare l'efficienza del sistema della riscossione dei comuni e di contenerne i costi complessivi, nonché di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, con riferimento agli importi iscritti in ruoli per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada di cui ai decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004, i Comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, la possibilità, per i debitori, di estinguere il debito provvedendo al pagamento:
a) di una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria amministrativa edittale prevista per ogni singola norma violata;
b) delle spese di procedimento e notifica dei verbale;
c) di un aggio per l'agente della riscossione pari al 4 per cento del riscosso e delle somme dovute allo stesso agente a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate e per diritti di notifica della cartella.

8-ter. Nei centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell'atto di cui al comma 8-bis, gli agenti della riscossione informano i debitori che possono avvalersi della facoltà prevista dal comma 8-bis, mediante l'invio di apposita comunicazione.
8-quater. Con il provvedimento di cui al comma 8-bis è approvato il modello della comunicazione di cui al comma 8-ter e sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento delle somme dovute da parte dei debitori, di riversamento delle somme agli enti locali da parte degli agenti della riscossione, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti amministrativi e contabili connessi all'operazione.
8-quinquies. L'avvenuto pagamento della somma iscritta a ruolo non comporta li diritto al rimborso.