Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 110, comma 8-bis, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
a) le parole: «da 500 a 3000 euro» sono sostituite con: «da 1000 a 5000 euro»;
b) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le contestazioni delle violazioni del divieto posto dal comma 8 sono comunicate dagli organi di controllo procedenti al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Sulla base di tali comunicazioni e previa verifica presso gli organi preposti all'irrogazione delle conseguenti sanzioni, l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato segnala alla Procura della Repubblica ed alla Procura regionale della Corte dei Conti, territorialmente competenti, l'eventuale mancata applicazione delle medesime sanzioni.