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Legislatura XVI

Proposta emendativa 15.16.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
15.16.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «A tal fine l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
8-ter. Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, commi 5, 6 e 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
8-quater. Il comma 7 dell'articolo 27, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
«7. In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelari adottate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo. Quest'ultimo può procedere all'esecuzione sui beni sequestrati o ipotecati secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto, in particolare, dall'articolo 76 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.