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Legislatura XVI

Proposta emendativa 15.01.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
15.01.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Ravvedimento operoso).

1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore dei decreto legge 17 giugno 2005, n. 106 e a quello relativo al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore dei decreto legge 7 giugno 2006, n. 206, non si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni.
2. Restano validi i provvedimenti in materia di riduzione delle sanzioni di cui al precedente comma 1 per i versamenti degli acconti o dei saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativi al periodo di imposta 2005 e 2006, effettuati tardivamente ma entro il termine del 2 ottobre 2006.