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Legislatura XVI

Proposta emendativa 14.6.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2009  [ apri ]
14.6.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, anche se depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili, escluse quelle conferite in adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee, sono assoggettate a tassazione separatamente dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, con l'aliquota dell'1 per cento.
2. L'imposta sostitutiva, commisurata ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è versata, a titolo di acconto, entro il termine di scadenza del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo in corso alla medesima data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il saldo è versato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo di imposta.
3. Nel caso di cessione, in tutto o in parte, delle disponibilità di cui al comma 1, nei tre periodi di imposta successivi, la plusvalenza realizzata, aumentata dell'importo della plusvalenza, corrispondente alle disponibilità cedute, assoggettata all'imposta sostitutiva ai sensi del comma 1, concorre all'imponibile complessivo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'imposta sostitutiva versata in relazione alla predetta plusvalenza è scomputata dalle imposte sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.
4. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini della determinazione del reddito e non può essere imputata a stato patrimoniale. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Le disposizioni del presente articolo sono in deroga ad ogni altra disposizione di legge.

I Relatori