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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.06.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
11.06.
inammissibile
11.06.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. Per consentire la piena operatività delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni operanti nel settore socio assistenziale e sanitario, all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995, concernente criteri per l'individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato, sono apportate le seguenti modificazioni:
a), la lettera b) del comma 2 è soppressa;
b) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. Qualora l'organizzazione eserciti attività commerciali e produttive non rientranti nella marginalità di cui ai commi 1, 2 e 3, per queste si applicano:
a) le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) le norme sul reddito d'impresa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e le norme sull'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

3-ter. Per le attività commerciali e produttive svolte, l'organizzazione deve:
a) tenere una contabilità separata, distinguendo all'interno di questa le attività marginali ai sensi del presente decreto;
b) redigere entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio un separato documento, composto da stato patrimoniale, rendiconto economico e nota integrativa, volto a rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria nonché l'andamento economico in relazione a tali attività. Il rendiconto economico deve distinguere, all'interno delle complessive attività commerciali e produttive svolte, quelle rientranti nella marginalità di cui al presente decreto;
c) documentare, nel proprio bilancio d'esercizio, il rispetto della marginalità di cui al presente decreto oltre alla marginalità, in senso di non prevalenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 11 agosto 1991, n. 266, rispetto alle attività complessivamente svolte.

3-quater. Non sono considerate attività commerciali e produttive quelle esercitate da enti o organizzazioni, in qualsiasi forma costituite, eventualmente partecipate.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2009 e in 150 milioni di curo a decorrere dall'anno 2010, si provvede:
a) per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) decorrere dall'anno 2010, mediante utilizzo, nella misura di 150 milioni di euro, delle risorse di cui al comma 3 dell'articolo 22.

3. Il ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo.