Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
1. All'articolo 107, comma 1 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 il primo periodo è sostituito dal seguente:
Gli accantonamenti e fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi, degli aeromobili e del carri ferroviari sono deducibili nei limiti dei 5 per cento del costo di ciascuna nave o aeromobile o carro ferroviario quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro del beni ammortizzabili.