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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.059.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
11.059.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

1. All'articolo 107, comma 1 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 il primo periodo è sostituito dal seguente:
Gli accantonamenti e fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi, degli aeromobili e del carri ferroviari sono deducibili nei limiti dei 5 per cento del costo di ciascuna nave o aeromobile o carro ferroviario quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro del beni ammortizzabili.