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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.056.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
11.056.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Riduzione dell'acconto IRES ed IRAP).

1. La misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuto, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto, dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ridotta di 5 punti percentuali.
2. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto hanno già provveduto per intero ai pagamento dell'acconto compete un credito di imposta in misura corrispondente alla riduzione prevista al comma 1, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. L'importo non corrisposto in applicazione dei comma 1, andrà versato contestualmente al versamento del saldo dovuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, le parole: 800 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 100 milioni di euro.