Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
Art. 11-bis.
Al fine di consentire alle aziende produttrici di cosmetici di provvedere agli interventi di riorganizzazione e ristrutturazione funzionali all'adeguamento alle normativa dell'Unione europea sulla sicurezza dei cosmetici, sulla responsabilità dei produttori e controlli, è riconosciuto un contributo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, per far fronte agli obblighi loro richiesti. I contributi concessi rientrano nel regime «de minimis» di cui al regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001. Alla copertura dell'onere, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.