Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
Art. 11-bis.
1. Al fine di garantire l'informazione e la libertà di scelta die consumatori, l'utilizzo della denominazione «Made in Italy» è concesso, su richiesta, unicamente alle imprese che ne facciano richiesta per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione, come definite ai commi 2, 3 e 4, hanno avuto prevalentemente luogo nel territorio italiano.
3-ter. Nel settore tessile per fasi di lavorazione si intendono: la filatura, la tessitura, la nobilitazione e la confezione compiute nel territorio italiano anche utilizzando fibra naturale, artificiale o sintetica di importazione.
3-quater. Nel settore pelletteria per fasi di lavorazione si intendono: la concia, il taglio, la preparazione, l'assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.
3-quinquies. Nel settore calzaturiero per fasi di lavorazione si intendono: la concia, la lavorazione tomaia, l'assemblaggio e la rifinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.
3-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro i tre mesi successivi all'approvazione da parte della Commissione europea, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo.