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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.033.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 2561

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2009  [ apri ]
11.033.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Riclassificazione degli impianti di risalita).

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 40, del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 n. 286, il censimento degli impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva e delle relative pertinenze strumentali e accessorie è effettuato nelle categorie catastali del gruppo E in coerenza con la disciplina legislativa dei settore come attività di pubblico servizio di trasporto di persone. La presente disposizione costituisce norma di interpretazione autentica. Non si fa comunque luogo al recupero di quanto eventualmente versato

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, le parole: 800 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 500 milioni di euro.