Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Garanzia per apertura nuova partita IVA).
1. I cittadini stranieri, all'atto della domanda di attribuzione dei numero di partita IVA, devono rilasciare apposita dichiarazione di conoscere la lingua italiana o, in alternativa, indicare una persona con buona conoscenza della lingua italiana che lo rappresenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria. Devono altresì presentare idonea garanzia banca ria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore ad euro 10.000.