Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Detrazione fiscale per l'utilizzo dei cani guida per i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti).
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al quinto periodo, dopo le parole: «con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono» sono aggiunte le seguenti: «i cani guida».
Conseguentemente, all'articolo 22, comma 2, le parole: 800 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 700 milioni di euro.